I NOSTRI SERVIZI
Corsi antincendio: formazione addetti, pratiche CPI e valutazione del rischio
I corsi antincendio sono un obbligo di legge per ogni datore di lavoro: contenuti, durata e modalità sono definiti dal D.Lgs. 81/08 e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021. Dal 1970 affianchiamo le aziende nella gestione completa della sicurezza antincendio, dalla formazione degli addetti alle pratiche di certificazione, con un Team di tecnici abilitati e docenti qualificati.
Il nostro Staff tecnico opera su 11 province dislocate in 4 regioni.
Perché la formazione antincendio è un obbligo per ogni azienda
La formazione antincendio non è un optional, ma un obbligo di legge. Ogni datore di lavoro è tenuto a designare uno o più addetti al servizio antincendio e a garantire loro una formazione adeguata al livello di rischio incendio della propria attività.
Organizziamo corsi antincendio, per aziende di ogni settore e dimensione. I corsi sono tenuti da docenti qualificati, con parte teorica e parte pratica, e si concludono con il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica riconosciuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Oltre alla formazione antincendio, eroghiamo corsi di primo soccorso aziendale, formazione per lavoratori in accordo Stato Regioni e corsi per l’uso di piattaforme elevabili e carrelli elevatori. Gestiamo inoltre tutte le pratiche amministrative connesse alla certificazione antincendio, dalla SCIA al rinnovo del CPI.
I tre livelli dei nostri corsi antincendio
Con l’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, la classificazione del rischio incendio è stata aggiornata. La precedente distinzione tra rischio basso, medio ed elevato è stata sostituita da tre livelli di prestazione, denominati semplicemente Livello 1, Livello 2 e Livello 3. A ciascun livello corrisponde un percorso formativo con contenuti e durata specifici. I corsi antincendio prevedono sempre una parte teorica e una parte pratica. In particolare, anche la formazione di Livello 1 include ora le esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili, cosa che in precedenza non era obbligatoria per il rischio basso. Per i Livelli 2 e 3 sono previste anche le prove con naspi e idranti, con erogazione reale dell’acqua.
| Livello | Durata formazione | Aggiornamento ogni 5 anni | Ex denominazione |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | 4 ore | 2 ore (solo pratica) | Rischio basso |
| Livello 2 | 8 ore | 5 ore (teoria + pratica) | Rischio medio |
| Livello 3 | 16 ore | 8 ore (teoria + pratica) | Rischio elevato |
Come si determina il livello
di rischio della propria azienda?
Il livello di rischio è determinato dal datore di lavoro, con il supporto del RSPP, sulla base delle indicazioni dell’Allegato III del D.M. 2 settembre 2021.
Il decreto elenca le tipologie di attività che rientrano obbligatoriamente nel Livello 3 (sedici categorie, tra cui ospedali, alberghi oltre 25 posti letto, stabilimenti a rischio di incidente rilevante) e nel Livello 2 (attività soggette ai controlli VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011).
Tutte le attività non comprese nei livelli precedenti rientrano nel Livello 1. Supportiamo il datore di lavoro nell’identificazione del livello corretto e nella pianificazione della formazione necessaria.
Aggiornamento periodico, prove pratiche e valutazione del rischio
Oltre alla formazione di base, la normativa prevede una serie di obblighi operativi ricorrenti che ogni azienda deve gestire con regolarità. Li seguiamo direttamente, supportando il datore di lavoro e l’RSPP in ogni adempimento.
L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni
Una delle novità più rilevanti del D.M. 2 settembre 2021 è l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento periodico per tutti gli addetti antincendio, con cadenza quinquennale. In precedenza il D.M. 10 marzo 1998 non lo prevedeva.
Oggi chi ha già svolto la formazione di base deve rinnovarla entro cinque anni con un corso specifico per il proprio livello di rischio, con durata che varia da 2 ore per il Livello 1 fino a 8 ore per il Livello 3. Monitoriamo le scadenze dei nostri clienti e provvediamo a comunicare in anticipo la necessità di rinnovo.
Valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è il punto di partenza di ogni piano di prevenzione. Il D.Lgs. 81/08 e il Decreto Minicodice richiedono che il datore di lavoro identifichi i rischi specifici presenti nella propria attività, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi, delle sostanze presenti e delle categorie di persone esposte.
Affianchiamo il datore di lavoro e l’RSPP nella redazione o nell’aggiornamento del documento, che costituisce la base per determinare il livello di rischio corretto e pianificare la formazione del personale.
Prove pratiche e prova di evacuazione
Nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
La prova di evacuazione è un obbligo autonomo rispetto alla formazione degli addetti ed è rivolta a tutti i lavoratori presenti in sede.
Organizziamo e coordiniamo le prove direttamente presso il cliente, definiamo lo scenario, dirigiamo l’esercitazione e redigiamo il verbale da allegare al registro antincendio. La prova può essere abbinata alla formazione teorica, ottimizzando tempi e costi.
Altri corsi di formazione per la
sicurezza sul lavoro
Oltre ai corsi antincendio, eroghiamo in azienda, ma anche nelle località limitrofe, tutta la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08. Seguiamo ogni progetto formativo dalla fase di analisi normativa fino al rilascio della certificazione, garantendo la corretta applicazione delle norme cogenti, tecniche e di prassi vigenti.
| Corso | Destinatari e note |
|---|---|
|
Primo soccorso aziendale
D.M. 388/2003
|
Addetti al primo soccorso designati dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tre gruppi di appartenenza (A, B, C) in base alla tipologia di azienda e al numero di dipendenti, con durata del corso variabile da 12 a 16 ore. |
|
Formazione lavoratori
Accordo Stato Regioni
|
Formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori neo assunti o che cambiano mansione. Contenuti e durata variano in base al settore ATECO e al livello di rischio dell'attività. |
|
Lavori in quota
D.Lgs. 81/08 Tit. IV
|
Operatori che svolgono attività lavorativa a oltre 2 m di altezza rispetto a un piano stabile. Il corso comprende formazione teorica e pratica specifica sull'uso dei dispositivi di protezione individuale anticaduta. |
|
Uso piattaforme elevabili (PLE)
Accordo SR 22/02/2012
|
Operatori addetti all'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili. Abilitazione obbligatoria con formazione teorica e pratica, distinta per PLE con stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori. |
|
Uso del carrello elevatore
Accordo SR 22/02/2012
|
Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (muletti). Abilitazione obbligatoria con esame pratico finale e aggiornamento quinquennale. |
|
Prova di evacuazione
D.M. 2/09/2021
|
Esercitazione pratica obbligatoria con cadenza almeno annuale nei luoghi di lavoro con obbligo di piano di emergenza. Organizziamo e coordiniamo la prova in sede, redigendo il verbale per il registro antincendio. |
Addetti designati dal datore di lavoro. Tre gruppi (A, B, C) in base alla tipologia di azienda, con durata da 12 a 16 ore.
Obbligatoria per tutti i lavoratori neo assunti o che cambiano mansione. Durata variabile per settore ATECO e livello di rischio.
Operatori che lavorano a oltre 2 m di altezza. Include formazione teorica e pratica sull'uso dei DPI anticaduta.
Abilitazione obbligatoria con esame pratico. Distinta per PLE con e senza stabilizzatori.
Abilitazione obbligatoria per conduzione di muletti. Esame pratico finale e aggiornamento quinquennale.
Obbligatoria almeno una volta l'anno. Organizziamo e coordiniamo la prova in sede con verbale per il registro antincendio.
Pratiche e certificazioni antincendio
La conformità normativa in materia di prevenzione incendi non riguarda solo la dotazione di presidi e la formazione del personale. Molte attività sono soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 e devono ottenere o rinnovare specifiche autorizzazioni. Gestiamo direttamente le pratiche amministrative per conto dei nostri clienti, dalla prima presentazione della SCIA fino al rinnovo quinquennale del Certificato di Prevenzione Incendi.
| Pratica / Servizio | Descrizione |
|---|---|
| SCIA antincendio | Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività soggette ai controlli VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011. |
| CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) | Assistenza nella raccolta della documentazione e nelle procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VV.F. |
| Rinnovi periodici CPI | Gestione delle pratiche di rinnovo con scadenza quinquennale, comprensiva di eventuale sopralluogo e aggiornamento documentazione. |
| Certificazione impianti antincendio | Rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. 37/2008 e la normativa di settore. |
| Resistenza al fuoco strutture (REI) | Valutazione e certificazione della resistenza al fuoco di strutture, partizioni ed elementi costruttivi. |
| Progettazione protezioni tubazioni plastiche | Progettazione e documentazione dei sistemi di protezione antincendio per tubazioni in materiale plastico passanti attraverso pareti e solai. |
| Valutazione del rischio incendio | Redazione o revisione del documento di valutazione dei rischi in materia di incendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 3 settembre 2021. |
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività soggette ai controlli VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Assistenza nella raccolta della documentazione e nelle procedure per il rilascio del CPI da parte del Comando VV.F.
Gestione delle pratiche di rinnovo quinquennale, con eventuale sopralluogo e aggiornamento documentazione.
Rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. 37/2008 e la normativa di settore.
Valutazione e certificazione della resistenza al fuoco di strutture, partizioni ed elementi costruttivi.
Progettazione dei sistemi di protezione antincendio per tubazioni plastiche passanti attraverso pareti e solai.
Redazione o revisione del documento di valutazione dei rischi incendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 3 settembre 2021.
Domande frequenti
Perché la formazione antincendio è un obbligo per le aziende?
La formazione antincendio non è un optional: è un obbligo di legge stabilito dal D.Lgs. 81/08 e disciplinato, nei contenuti e nelle modalità, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021. Ogni datore di lavoro è tenuto a designare uno o più addetti al servizio antincendio e a garantire loro una formazione adeguata al livello di rischio incendio della propria attività.
Centro Sill organizza corsi antincendio a Verona e provincia, ma anche nelle località limitrofe, rivolgendosi ad aziende di ogni settore e dimensione. I nostri corsi sono tenuti da docenti qualificati, con parte teorica e parte pratica, e si concludono con il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica riconosciuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Oltre alla formazione antincendio, eroghiamo corsi di primo soccorso aziendale, formazione per lavoratori in accordo Stato Regioni, corsi per l’uso di piattaforme elevabili e carrelli elevatori. Gestiamo inoltre tutte le pratiche amministrative connesse alla certificazione antincendio, dalla SCIA al rinnovo del CPI.
Chi deve fare il corso antincendio in azienda?
Tutti i lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. La designazione è obbligatoria per legge e deve essere comunicata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il numero degli addetti deve essere congruo rispetto alle turnazioni e alle assenze prevedibili.
Ogni quanto si rinnova l'attestato antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti gli addetti antincendio. Il primo aggiornamento deve avvenire entro cinque anni dalla data dell’ultima formazione o aggiornamento svolto. Chi alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) aveva già superato i cinque anni dall’ultimo corso era tenuto a completare l’aggiornamento entro il 4 ottobre 2023.
Quanto dura il corso antincendio per rischio basso, medio e alto?
Con il D.M. 2 settembre 2021, le denominazioni sono cambiate. Il corso per attività di Livello 1 (ex rischio basso) dura 4 ore. Il corso per attività di Livello 2 (ex rischio medio) dura 8 ore. Il corso per attività di Livello 3 (ex rischio elevato) dura 16 ore. Tutti e tre i livelli prevedono una parte pratica obbligatoria.
Quando è obbligatoria la prova di evacuazione?
La prova di evacuazione è obbligatoria nei luoghi di lavoro dove il piano di emergenza è redatto per obbligo di legge, con cadenza minima annuale. In caso di gravi carenze emerse nelle esercitazioni precedenti, di aumento significativo del numero di lavoratori o di modifiche al layout, possono essere necessarie esercitazioni aggiuntive.
Come si ottiene il Certificato di Prevenzione Incendi?
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. La procedura prevede la presentazione di una SCIA antincendio con tutta la documentazione tecnica richiesta, seguita dalla verifica di conformità da parte dei VV.F. Centro Sill assiste il cliente in ogni fase del processo, dalla raccolta della documentazione fino al sopralluogo finale.